Servizi assicurativi e finanziari
Negli ultimi anni sta ottenendo una sempre maggiore attenzione la Polizza Trust Facile, rivolta agli immobili oggetto di conferimento in Trust.
Il crescente interesse nei confronti di questi prodotti assicurativi è dovuto, in parte, alla L. 112/2016, “Legge sul Dopo di noi”, che ha introdotto un piano di sostegno ed inclusione delle persone affette da disabilità, istituendo inoltre degli strumenti atti a garantire la domiciliarità di questi ultimi e il riconoscimento formale delle risorse private e patrimoniali, tra cui le polizze assicurative i trust.
Si tratta, in questo contesto, di quelle situazioni in cui un soggetto affida la gestione di beni, immobili o mobili, ad un terzo per conto dei beneficiari.
Il rischio che potrebbe emergere, nel caso in cui ad esempio si acquisti un immobile conferito in trust, è che gli eredi legittimari del disponente intervengano perché esclusi da quella parte di patrimonio. Questo perché il trasferimento di un bene in trust può ledere i diritti dei legittimari del disponente con la conseguente applicazione della disciplina in materia di riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809 c.c.)
Attraverso questa polizza la Compagnia può intervenire versando direttamente all’erede legittimario l’equivalente in denaro, eliminando l’obbligo di restituzione dell’immobile. Il pagamento all’erede sarà effettuato già in primo grado di giudizio. In questo modo il terzo proprietario non perde la proprietà del bene e la banca, di conseguenza, non perderà l’ipoteca.
Inoltre saranno a carico della Compagnia anche le spese legali. La tutela rimane attiva sia in caso di aggravamento del rischio, se ad esempio mutano le circostanze, che in caso di cartolarizzazione del mutuo. La copertura opera fino ad avvenuta prescrizione del diritto del legittimario e si può trasferire senza costi aggiuntivi.
L’importo del massimale è indicato dal richiedente considerando il valore dell’immobile ed è possibile aggiornarlo nel tempo in funzione delle necessità degli assicurati.
È importante chiarire che la polizza non può essere sottoscritta se il diritto di opposizione alla donazione è già stato esercitato o se è stata intrapresa un’azione legale da cui può conseguire la restituzione dell’immobile.