Come gestire le donazioni alle onlus nel 730

Per capire come si gestisce nel 730 una donazione benefica a una onlus è necessario prendere in considerazione diversi aspetti. Prima di tutto è utile identificare sul piano normativo le onlus, e per questo possiamo fare riferimento al d. lgs. n. 460 che è stato promulgato nel 1997 ed è relativo al riordino della disciplina tributaria delle onlus e degli enti non commerciali. Nel novero delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale compaiono le società cooperative, le fondazioni, i comitati, le associazioni e tutti gli altri enti di carattere privato – al di là del fatto che abbiano o meno personalità giuridica – con statuti che prevedono in maniera esplicita specifici obblighi fra i quali lo svolgimento di attività come la cultura, lo sport, l’istruzione, la beneficenza e l’assistenza sociale o il perseguimento esclusivo della solidarietà.

Le questioni fiscali

Molti contribuenti hanno dei dubbi a proposito degli aspetti che riguardano la deducibilità per donazioni alle Onlus, anche perché non sempre è chiaro se una erogazione può essere dedotta o detratta (o magari addirittura sia dedotta che detratta). Ebbene, è opportuno chiarire in primis che uno stesso importo donato non può essere oggetto al tempo stesso di due diversi sconti fiscali, e per questo motivo è opportuno prendere una decisione in tal senso. A proposito della scelta in questione non ci sono regole che si possano adattare a priori, fermo restando che il principio ispiratore di ogni modus operandi in generale è quello della convenienza economica. Già, ma come si fa a capire qual è l’opzione più vantaggiosa da questo punto di vista? Bisogna semplicemente consentire al CAF di analizzare la posizione globale del contribuente.

Come funziona la deduzione

Per ciò che concerne la deduzione, è possibile sottrarre dal reddito imponibile sul quale in seguito si procederà con il calcolo dell’Irpef lorda solo fino al 2% del reddito gli importi che sono stati erogati a beneficio delle organizzazioni non governative che risultano registrate all’anagrafe delle onlus e hanno conservato tale qualifica. Una donazione può beneficiare della detrazione del 19% se è destinata ad attività culturali e artistiche, a istituti scolastici o a enti dello spettacolo: in quest’ultimo caso l’importo massimo che può essere detratto è pari al 2% del reddito che viene dichiarato. La detraibilità del 19% vale anche per le donazioni alla Biennale di Venezia, con un importo detraibile massimo pari al 30% del reddito dichiarato, e per quelle destinate a popolazioni che sono state colpite da calamità naturali, con un importo massimo di 2.065 euro e 83 centesimi detraibili. Occorre citare anche le donazioni rivolge a società e associazioni sportive dilettantistiche, con detraibilità garantita al massimo per 1.500.

Detraibilità al 19%: le altre opzioni

La detraibilità del 19% riguarda anche le donazioni al patrimonio della donazione da privati al momento della partecipazione e le donazioni che sono destinate a partiti politici. In tale eventualità è possibile detrarre gli importi compresi tra un minimo di 51 euro e 65 centesimi e un massimo di 103.291 euro e 38 centesimi, a condizione che l’erogazione venga effettuata con versamento postale o bancario e che sia destinata a partiti o movimenti politici che abbiano almeno un deputato o un senatore presenti in Parlamento nel periodo di imposta per il quale la donazione viene eseguita.

Le donazioni deducibili

Le donazioni a beneficio delle onlus sono deducibili, e lo stesso dicasi per quelle che riguardano le iniziative laiche, religiose o umanitarie la cui gestione è affidata ad associazioni, fondazioni e comitati. Ancora, è possibile dedurre le donazioni economiche o in natura a beneficio di fondazioni e associazioni riconosciute che si occupano della promozione o dello svolgimento di attività di ricerca scientifica. In tale eventualità, il limite massimo per la deduzione corrisponde alla cifra più bassa tra i 70mila euro annui e il 10% del reddito dichiarato.