Acquisti online extra UE, dal 1° novembre obbligatori gli identificativi dei prodotti nelle dichiarazioni doganali

Scanner che controlla il codice identificativo su una confezione destinata all'importazione.

Dal 1° novembre 2026 le merci vendute online da operatori extra UE e destinate ai consumatori europei devono essere accompagnate, nelle dichiarazioni doganali, da informazioni che permettano di identificare con precisione i prodotti acquistati. Il nuovo requisito riguarda i codici utilizzati dai venditori, dalle piattaforme di commercio elettronico e dai produttori per distinguere gli articoli commercializzati.

La Commissione europea ha illustrato le nuove disposizioni il 3 novembre, chiarendo che l’obiettivo è rendere più efficaci i controlli sulle merci importate attraverso il commercio elettronico. Le autorità doganali potranno individuare più facilmente prodotti potenzialmente pericolosi o non conformi alle normative europee, anche quando vengono distribuiti attraverso piattaforme e venditori differenti.

La novità interessa soprattutto le imprese che gestiscono le vendite a distanza, i marketplace e gli operatori incaricati delle formalità doganali. Non viene introdotto un nuovo adempimento dichiarativo direttamente a carico del consumatore, ma cambiano le informazioni che devono accompagnare le operazioni di importazione.

L’obbligo relativo agli identificativi dei prodotti negli acquisti online extra UE rappresenta una misura distinta dai nuovi dazi applicati alle spedizioni di modico valore. Le due disposizioni appartengono al processo di riforma doganale europea, ma rispondono a esigenze differenti: una riguarda il trattamento economico delle importazioni, l’altra la tracciabilità e la sicurezza delle merci.

Quali acquisti sono interessati dal nuovo obbligo

La disposizione riguarda le vendite a distanza di beni importati da Paesi esterni all’Unione europea e destinati ad acquirenti nell’UE, principalmente consumatori privati.

Il riferimento alle vendite a distanza è determinante. Il nuovo requisito non si applica indistintamente a ogni importazione commerciale, ma alle operazioni riconducibili al commercio elettronico transfrontaliero individuate dalla normativa doganale.

Rientrano nell’ambito della misura le dichiarazioni collegate ai regimi utilizzati per l’importazione di merci vendute online, compreso l’Import One Stop Shop, conosciuto come IOSS, il regime speciale per determinate importazioni e le procedure ordinarie relative alle vendite a distanza.

Le indicazioni operative delle dogane olandesi precisano che l’obbligo interessa le dichiarazioni che utilizzano i codici di procedura F48, F49 e F53. Le vendite tra imprese, invece, sono in linea di principio escluse quando non rientrano nella definizione di vendita a distanza prevista per questo specifico adempimento.

Un elemento da chiarire riguarda il valore della merce. Il requisito degli identificativi non è limitato ai pacchi di valore inferiore a 150 euro. La documentazione doganale distingue infatti l’ambito di applicazione dei codici identificativi da quello del dazio temporaneo previsto per le spedizioni di modico valore.

La disciplina interessa le merci importate nell’Unione attraverso le vendite a distanza, non gli acquisti che riguardano prodotti già regolarmente immessi in libera pratica nel mercato europeo.

Tre codici per riconoscere con precisione la merce

Il sistema introdotto dalla Commissione europea si basa su tre categorie di identificativi, ciascuna collegata a un diverso livello della filiera commerciale.

Il primo è il Merchant Product Identifier (M-PID), vale a dire il codice assegnato dal venditore online, dal marketplace o dalla piattaforma sulla quale l’articolo viene offerto.

Si tratta normalmente di un riferimento già presente nei sistemi commerciali, utilizzato per individuare un determinato prodotto all’interno di un catalogo elettronico. La sua funzione doganale è consentire di risalire all’articolo effettivamente commercializzato e alla relativa offerta.

Il secondo identificativo è il Non-standardised Manufacturer Product Identifier (NS-PID). Viene attribuito dal produttore o dal fornitore e può corrispondere al numero di modello, a un codice interno o a un riferimento utilizzato per distinguere versioni differenti dello stesso articolo.

La differenza rispetto al codice del venditore è significativa. Un prodotto può essere proposto da numerosi negozi online, ciascuno con un proprio codice commerciale. Il riferimento del produttore permette invece di riconoscere il medesimo modello anche quando compare su piattaforme diverse.

Il terzo codice è lo Standardised Manufacturer Product Identifier (S-PID), un identificativo costruito secondo standard riconosciuti a livello internazionale.

Tra gli esempi indicati dalla Commissione figurano i codici EAN e UPC, comunemente associati ai codici a barre, e gli ISBN utilizzati per identificare le pubblicazioni librarie.

A differenza dei primi due identificativi, il codice standardizzato deve essere comunicato quando esiste. Se il prodotto ne è privo, il dichiarante deve utilizzare un apposito codice di esenzione.

Questo significa che la normativa non impone automaticamente a ogni produttore di ottenere un nuovo codice a barre internazionale. Richiede invece di trasmettere gli identificativi disponibili secondo le regole previste.

Per gli operatori commerciali, il cambiamento principale consiste quindi nel rendere accessibili alle dogane informazioni che spesso sono già presenti nei cataloghi, nelle fatture, sulle confezioni o nei sistemi di gestione del magazzino.

Chi deve comunicare i dati alle autorità doganali

La responsabilità relativa agli identificativi dei prodotti negli acquisti online extra UE è distribuita lungo la filiera, ma l’obbligo formale di dichiarazione ricade sul soggetto che presenta la dichiarazione doganale.

La Commissione distingue il ruolo dei venditori e delle piattaforme da quello dei produttori e dei dichiaranti.

Il venditore online o il marketplace deve assicurare l’identificazione del prodotto attraverso il proprio riferimento commerciale. Quando più operatori utilizzano la stessa piattaforma, il codice deve permettere di distinguere correttamente gli articoli presenti nel sistema.

Il produttore o fornitore è invece chiamato a rendere disponibili i riferimenti relativi al modello e gli eventuali identificativi standardizzati.

Queste informazioni devono essere trasmesse agli operatori che gestiscono l’importazione affinché possano essere inserite nella documentazione doganale.

La dichiarazione può essere presentata, secondo il regime applicabile, dal titolare IOSS, dall’operatore che utilizza le procedure speciali oppure da un rappresentante doganale.

La normativa europea attribuisce al dichiarante la responsabilità dell’accuratezza e della completezza delle informazioni comunicate. Non è quindi sufficiente trasferire automaticamente i codici ricevuti senza considerare eventuali anomalie evidenti.

Le linee guida della Commissione precisano che, quando emergono dubbi significativi sull’attendibilità dei dati, gli operatori devono adottare misure ragionevoli per verificarli.

Sul piano operativo, i riferimenti vengono inseriti nelle dichiarazioni mediante specifici codici documentali: C127 per l’M-PID, C128 per l’NS-PID e C129 per l’S-PID. Quando quest’ultimo non esiste, si utilizza il codice Y081.

Le nuove informazioni si aggiungono ai dati tradizionalmente richiesti dalle autorità doganali, come descrizione della merce, classificazione tariffaria, origine e valore.

Perché i controlli tradizionali non sono più sufficienti

La decisione europea nasce dalle difficoltà incontrate nel controllo delle grandi quantità di articoli acquistati attraverso piattaforme internazionali.

Le verifiche coordinate dalle autorità doganali dei 27 Stati membri, insieme agli organismi responsabili della vigilanza del mercato, hanno evidenziato numerosi casi di merci di modico valore non conformi ai requisiti europei.

Il problema riguarda la sicurezza dei prodotti, il rispetto delle disposizioni applicabili e la capacità delle amministrazioni di individuare merci rischiose prima che raggiungano gli acquirenti.

Le informazioni doganali tradizionali permettono di conoscere la categoria merceologica di un bene, ma non sempre consentono di distinguere un modello specifico da altri apparentemente simili.

Una descrizione generica può essere sufficiente per determinati adempimenti tariffari, senza offrire alle autorità gli elementi necessari per collegare spedizioni differenti allo stesso prodotto.

Gli identificativi dei prodotti negli acquisti online extra UE servono proprio a colmare questa lacuna informativa.

Attraverso i codici commerciali e quelli assegnati dai produttori, le amministrazioni possono riconoscere articoli identici o riconducibili allo stesso modello, anche quando arrivano con spedizioni separate.

La differenza è particolarmente rilevante per le attività di analisi del rischio. Se un controllo individua un prodotto non conforme, il relativo identificativo può essere utilizzato per ricercare altre importazioni potenzialmente interessate dalla medesima criticità.

Le autorità possono così estendere gli accertamenti a merci analoghe commercializzate da altri venditori, evitando di considerare ogni spedizione come un caso completamente isolato.

L’obiettivo non è sottoporre materialmente a ispezione ogni pacco, operazione difficilmente sostenibile in presenza di volumi elevati, ma selezionare con maggiore precisione le spedizioni sulle quali concentrare le verifiche.

Dalla singola irregolarità ai controlli su prodotti venduti da più piattaforme

Le implicazioni pratiche della nuova procedura emergono soprattutto quando viene individuata una non conformità.

Si consideri, a titolo esemplificativo, un dispositivo elettrico venduto attraverso più negozi online. Se un’ispezione rileva un problema di sicurezza relativo a uno specifico modello, il codice del produttore può aiutare le autorità a riconoscere altre spedizioni contenenti il medesimo articolo.

Senza riferimenti sufficientemente precisi, le verifiche rischierebbero di dipendere da descrizioni commerciali differenti, talvolta tradotte o abbreviate.

Con gli identificativi diventa possibile confrontare le informazioni relative a più dichiarazioni e individuare collegamenti che altrimenti richiederebbero accertamenti manuali.

Il meccanismo riguarda anche la collaborazione tra amministrazioni doganali e autorità di vigilanza del mercato, che intervengono con competenze differenti nella verifica del rispetto delle disposizioni europee.

L’identificazione del prodotto, tuttavia, non equivale a una certificazione di conformità.

Un codice EAN, un numero di modello o un riferimento commerciale non dimostrano che un articolo rispetti automaticamente le norme europee sulla sicurezza. Forniscono informazioni utilizzabili per riconoscerlo e sottoporlo ai controlli appropriati.

Anche la qualità dei dati resta determinante. Identificativi errati, generici o non corrispondenti alla merce dichiarata possono ridurre l’efficacia delle verifiche.

Per questa ragione, il sistema richiede un collegamento affidabile tra catalogo commerciale, informazioni del produttore e dichiarazione doganale.

Gli adeguamenti richiesti a marketplace e operatori logistici

L’introduzione degli identificativi dei prodotti negli acquisti online extra UE comporta adeguamenti soprattutto nei sistemi informatici che collegano commercio elettronico, gestione degli ordini e procedure doganali.

Una piattaforma che gestisce migliaia di articoli deve poter associare correttamente a ogni prodotto il riferimento commerciale, quello del produttore e l’eventuale codice standardizzato.

Le informazioni devono poi raggiungere il soggetto incaricato di presentare la dichiarazione, senza perdere la corrispondenza con gli articoli effettivamente spediti.

La questione può diventare più articolata nei marketplace che ospitano numerosi venditori indipendenti. In questi casi, codici utilizzati nei singoli cataloghi potrebbero non essere sufficienti a riconoscere lo stesso prodotto sull’intera piattaforma.

Le linee guida europee richiedono infatti che l’identificativo commerciale permetta di distinguere in modo univoco gli articoli nel sistema nel quale vengono offerti.

Anche le vendite che comprendono prodotti raggruppati richiedono attenzione. La documentazione della Commissione prevede modalità specifiche per comunicare più identificativi quando una stessa voce dichiarativa comprende articoli differenti.

Per alcune categorie particolari, comprese determinate merci artigianali, prodotti agricoli non trasformati e beni da collezione, sono inoltre previste tolleranze amministrative e indicazioni operative specifiche. Non costituiscono però un’esenzione generalizzata dall’obbligo.

La disponibilità dei codici diventa quindi un elemento da considerare già nella preparazione dell’ordine e della spedizione, evitando che eventuali informazioni mancanti debbano essere recuperate soltanto al momento dello sdoganamento.

Una misura distinta dai nuovi costi sulle importazioni

La data del 1° novembre potrebbe generare confusione con le altre modifiche introdotte dall’Unione europea per gli acquisti online provenienti da Paesi terzi.

Il nuovo sistema di identificazione dei prodotti ha però una finalità autonoma rispetto al dazio temporaneo di 3 euro introdotto dal 1° luglio 2026 per determinate importazioni di valore non superiore a 150 euro.

Quest’ultimo interviene sul trattamento tariffario delle merci. L’obbligo relativo agli identificativi riguarda invece la documentazione e la capacità delle dogane di riconoscere i prodotti.

La distinzione vale anche rispetto alle disposizioni europee sui costi di gestione doganale delle spedizioni, che rispondono a esigenze di finanziamento delle attività amministrative e di controllo.

La Commissione aveva già consentito agli operatori di comunicare volontariamente i codici identificativi dal 1° luglio 2026, prevedendo una fase preparatoria senza sanzioni per l’assenza o l’inesattezza di tali dati. Dal 1° novembre il requisito è diventato obbligatorio e soggetto ad applicazione effettiva.

Il calendario dimostra che la misura è stata predisposta per consentire agli operatori economici e alle amministrazioni nazionali di adattare progressivamente i sistemi dichiarativi.

Non comporta, di per sé, l’introduzione di una nuova imposta sull’acquisto né l’obbligo per il consumatore di compilare una documentazione aggiuntiva al momento dell’ordine.

Il collegamento con il futuro sistema doganale europeo

Il nuovo obbligo anticipa alcuni elementi della trasformazione digitale delle dogane europee, che punta a rendere più omogenea la raccolta delle informazioni sulle merci importate.

Una delle principali innovazioni previste dalla riforma è l’EU Customs Data Hub, l’infrastruttura europea destinata a centralizzare e condividere i dati doganali.

Secondo il calendario comunicato dalla Commissione, dal luglio 2028 il settore del commercio elettronico sarà interessato dall’introduzione di requisiti informativi più estesi, collegati all’utilizzo della nuova piattaforma.

Gli identificativi dei prodotti negli acquisti online extra UE costituiscono quindi un primo passaggio verso un sistema nel quale le autorità possano analizzare le operazioni commerciali attraverso dati più precisi e confrontabili.

La disponibilità di riferimenti comuni dovrebbe rendere più agevole l’individuazione di prodotti già segnalati, migliorando lo scambio di informazioni tra le amministrazioni degli Stati membri.

Resta comunque necessario distinguere l’identificazione commerciale dalla tracciabilità completa di ogni singolo esemplare. Un codice di modello può collegare articoli appartenenti alla stessa tipologia, mentre l’identificazione di uno specifico lotto o pezzo richiede ulteriori informazioni.

La qualità e la corretta gestione dei dati rimarranno dunque decisive per l’efficacia dei controlli.

Per i dichiaranti, l’adeguamento è già operativo: nelle vendite a distanza soggette al requisito, i codici identificativi devono essere disponibili e correttamente associati alle merci dichiarate. Le informazioni che fino a ottobre potevano essere trasmesse volontariamente sono ora parte integrante della documentazione richiesta per l’importazione.